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Sez. 1, Sentenza n. 2858 del 08/05/1982 (Rv. 420742 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNI PENSIONISTICI DI RIVERSIBILITÀ IN FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO DEL CONIUGE DEFUNTO - MISURA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420742-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNI PENSIONISTICI DI RIVERSIBILITÀ IN FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO DEL CONIUGE DEFUNTO - MISURA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nella Determinazione della misura degli assegni pensionistici di reversibilità da attribuirsi al coniuge divorziato del coniuge defunto il cui diritto, a differenza che per l'attribuzione di un assegno alimentare a carico dell'eredità del defunto, non è condizionato alla sussistenza di uno stato di bisogno del richiedente, il giudice deve tener conto, atteso il carattere strettamente patrimoniale della questione, delle condizioni economiche delle parti, da valutarsi comparativamente mediante il raffronto di quelle dell'ex coniuge con quelle degli altri soggetti legittimati alla pensione, ed in particolare con quelle dell'eventuale coniuge superstite, e può aver riguardo, come criterio sussidiario e complementare, anche all'apporto dato dal coniuge divorziato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio del coniuge dalla cui attività lavorativa deriva la pensione, da valutarsi in base alla sentenza di divorzio e dell'assegno con essa eventualmente attribuito, in tali limiti soltanto potendo venire in rilievo la durata delle rispettive convivenze matrimoniali con il coniuge defunto. (Conf 6045/81, mass n 416836; (Conf 1690/78, mass n 391101).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)