Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 11/04/1978 (Rv. 391101 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO - ATTRIBUZIONE DI QUOTA DELLA PENSIONE AL CONIUGE DIVORZIATO - DETERMINAZIONE DI DETTA QUOTA - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI - RIDUZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO GIA LIQUIDATO - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO - ATTRIBUZIONE DI QUOTA DELLA PENSIONE AL CONIUGE DIVORZIATO - DETERMINAZIONE DI DETTA QUOTA - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI - RIDUZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO GIA LIQUIDATO - CONDIZIONI.*
L'art 9 della legge n 898 del 1970, il quale stabilisce che in caso di morte dell'obbligato una quota della pensione puo essere attribuita al coniuge divorziato, lascia ampia discrezionalita al giudice nella Determinazione di tale quota: essa, comunque, non puo eccedere la misura dell'assegno di divorzio gia liquidato, e puo anche essere ridotta rispetto ad esso nel caso in cui, per iniziativa del coniuge superstite, il giudice sia chiamato a tener conto delle rispettive condizioni economiche delle parti, complessivamente valutate, anche in contemplazione di cespiti diversi dalla pensione.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)