Sez. 2, Sentenza n. 4018 del 02/05/1996 (Rv. 497325 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Natura - Debito di valuta - Risarcimento del danno per svalutazione monetaria - Presupposti.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
Il credito del professionista per il compenso delle sue prestazioni è di valuta e non di valore e si estingue, quindi, con moneta avente corso legale nello Stato e per il suo valore nominale, salvo il diritto del creditore, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 1224 cod. civ., al pagamento degli interessi legali ed ai maggiori danni che egli dimostri, anche con elementi di prova indiretta, di avere subito a causa della mora del suo debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)