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Sez. 3, Sentenza n. 37748 del 16/07/2014 Ud. (dep. 15/09/2014) Rv. 260189 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Attenuante del pagamento del debito tributario - Pagamento rateizzato del debito di imposta - Sufficienza - Esclusione - Integrale estinzione dell'obbligazione tributaria - Necessità.
Stato
decisa il 2014-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260189-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati finanziari, l'attenuante speciale del pagamento del debito tributario, prevista dall'art. 13 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è applicabile in caso di rateizzazione del debito di imposta già iscritto a ruolo e indicato nella cartella di pagamento, atteso che il riconoscimento del beneficio è subordinato all'integrale ed effettiva estinzione dell'obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)