Sez. L, Sentenza n. 6310 del 23/11/1988 (Rv. 460652 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - NUMERO - AMMINISTRATORE UNICO - CUMULO DELLE RELATIVE FUNZIONI CON QUELLE DI LAVORATORE DIPENDENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - NUMERO - AMMINISTRATORE UNICO - CUMULO DELLE RELATIVE FUNZIONI CON QUELLE DI LAVORATORE DIPENDENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'amministratore di una società di capitali può essere legato alla stessa da contemporaneo rapporto di lavoro subordinato soltanto ove sia configurabile concettualmente, e dimostrato in concreto, l'elemento che caratterizza tale rapporto, ossia la subordinazione. Pertanto, poiché questa implica il potere di controllo, comando e disciplina, deve escludersi il cumulo delle funzioni di amministratore unico e di lavoratore dipendente, mancando in tal caso la necessaria relazione intersoggettiva tra colui che è chiamato ad esprimere la volontà della società, in ordine alla Costituzione ed alla gestione del rapporto di lavoro, ed il subordinato esecutore delle prestazioni personali che dall'Esercizio del predetto potere dipendono. (V 4586/87, mass n 453255; (V 5097/84, mass n 436890; (V 6706/81, mass n 417584; (V 1940/75, mass n 375639).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2362, Cod. Civ. art. 2380
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)