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Sez. 2, Sentenza n. 2324 del 06/06/1977 (Rv. 386032 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DOMANDA FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA NELL'ATTO DI RIASSUNZIONE PER IL MERITO INNANZI IL GIUDICE COMPETENTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386032-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DOMANDA FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA NELL'ATTO DI RIASSUNZIONE PER IL MERITO INNANZI IL GIUDICE COMPETENTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE.*

Nelle azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto, ove non sia gia pendente la causa per il merito, non costituisce domanda nuova quella che, non compresa nel ricorso introduttivo, sia per la prima volta formulata nell'atto col quale la causa venga riassunta, per il merito, innanzi al giudice competente. (V 1471/73, mass n 364217; (V 2727/72, mass n 360394).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)