Sez. 2, Sentenza n. 1035 del 19/02/1981 (Rv. 411573 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - RICONOSCIMENTO DELLA FACOLTA ALTERNATIVA DI COSTRUIRE IN ADERENZA O DI RISPETTARE UNA DETERMINATA DISTANZA - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITA - FATTISPECIE (ART 15/6 DEL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI ROVERETO).*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - RICONOSCIMENTO DELLA FACOLTA ALTERNATIVA DI COSTRUIRE IN ADERENZA O DI RISPETTARE UNA DETERMINATA DISTANZA - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITA - FATTISPECIE (ART 15/6 DEL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI ROVERETO).*
Nel caso in cui i piani regolatori o i regolamenti edilizi concedono la facolta di costruire in aderenza, come alternativa all'Obbligo di rispettare una determinata distanza - anche maggiore rispetto a quella richiesta dal cod civ - con riferimento al confine o alla posizione dei due edifici contrapposti, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella prevista dall'art 873 cod civ e si rendono, quindi, applicabili le norme stabilite dagli artt 874 segg cod civ che disciplinano le varie situazioni concretamente realizzabili, basandosi sul principio che la scelta compiuta da chi costruisce per primo condiziona l'attivita edilizia del proprietario del fondo vicino. (nella specie, la suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha reputato - contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito - che non e rilevante la diversita di espressione che si riscontra fra l'art 15/b del piano regolatore di rovereto - in cui si stabilisce l'Obbligo di un distacco di cinque metri dal confine - e l'art 873 cod civ, ed ha affermato la conseguente applicabilita del principio della prevenzione). (Conf 2700/79, mass n 399023; (Conf 4198/75, mass n 378551).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)