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Sez. 2, Sentenza n. 2700 del 11/05/1979 (Rv. 399023 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - NORMA REGOLAMENTARE PREVEDENTE IL CRITERIO DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE DAL CONFINE ED, IN ALTERNATIVA, LA POSSIBILITA DELLA COSTRUZIONE IN ADERENZA - DEROGA DEL CRITERIO DELLA PREVENZIONE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI SAN ANTIMO).*
Stato
decisa il 1979-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399023-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - NORMA REGOLAMENTARE PREVEDENTE IL CRITERIO DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE DAL CONFINE ED, IN ALTERNATIVA, LA POSSIBILITA DELLA COSTRUZIONE IN ADERENZA - DEROGA DEL CRITERIO DELLA PREVENZIONE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI SAN ANTIMO).*

Il criterio della prevenzione di cui all'art 873 cod civ e derogato dal regolamento comunale edilizio nel caso in cui questo fissi, senza alternative, le distanze delle costruzioni dal confine e non anche quando, pur prevedendo siffatto metodo di misurazione, consenta anche le costruzioni in aderenza, in quanto in tale ipotesi il primo costruttore ha la scelta tra il costruire alla distanza regolamentare dal confine e l'erigere (sempre che non esista alcuna costruzione al di la del confine) la propria fabbrica sino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ponendo il vicino, che voglia a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza, ovvero, se cio non voglia, di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dal regolamento. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del suesposto principio, ha ritenuto che correttamente i giudici del merito avevano interpretato il regolamento comunale edilizio del comune di San antimo, nel senso che avesse derogato al criterio della prevenzione, avendo stabilito per le costruzioni comprese nella zona b/2 l'Obbligo inderogabile di osservare il distacco di almeno cinque metri dal confine). (Conf 999/78, mass n 390338; (Conf 4198/75, mass n 378551).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)