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Sez. 1, Sentenza n. 28885 del 27/12/2011 (Rv. 620971 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Dichiarazione di fallimento anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Stato passivo - Opposizione - Disciplina applicabile - Disposizioni anteriori - Fondamento - Conseguenze - Impugnazione avverso la decisione del tribunale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620971-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI

Qualora il fallimento sia stato dichiarato anteriormente al 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.5 del 2006), la procedura è regolata dalla antecedente normativa, ai sensi degli artt. 150 e 153 del d.lgs. citato, essendo la pendenza del fallimento ricollegabile alla sentenza dichiarativa, la quale costituisce l'inizio della procedura liquidatoria, cui appartengono la formazione dello stato passivo e le relative opposizioni; ne consegue che, per le predette procedure, avverso la decisione assunta dal giudice delegato, va proposta - nei termini di cui all'art. 99 legge fall. testo previgente alla riforma - prima opposizione allo stato passivo avanti al tribunale e, contro la relativa decisione, appello avanti alla corte d'appello, essendo escluso - e dunque da dichiararsi inammissibile - che contro la sentenza resa dal tribunale sia proponibile il ricorso diretto per cassazione, previsto invece solo per i fallimenti dichiarati dopo l'entrata in vigore del detto decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 83, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 153, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)