Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13341 del 29/05/2013 (Rv. 626655 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Ricorso di fallimento anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n.5 del 2006 - Sentenza emessa dopo il 16 luglio 2006 - Disciplina applicabile alla relativa procedura fallimentare - Individuazione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE
Qualora il fallimento sia stato dichiarato successivamente al 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), ancorché in accoglimento di un ricorso depositato anteriormente, la procedura è regolata dalla nuova normativa, ai sensi degli artt. 150 e 153 del d.lgs. citato, essendo la pendenza del fallimento ricollegabile non già al ricorso per la sua dichiarazione, che dà luogo ad un autonomo procedimento, ma alla relativa sentenza dichiarativa, la quale costituisce, da un lato, l'epilogo del procedimento avviato con l'iniziativa del creditore o del debitore o del P.M. e, dall'altro, l'inizio della procedura liquidatoria.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)