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Sez. 1, Sentenza n. 16823 del 05/07/2013 (Rv. 627048 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Ricorso di fallimento anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Sentenza emessa dopo il 16 luglio 2006 - Disciplina applicabile alla relativa procedura fallimentare - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627048-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE

Qualora il fallimento sia stato dichiarato successivamente al 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), la procedura è regolata dalla legge fallimentare novellata, ai sensi degli artt. 150 e 153 del d.lgs. citato, essendo l'apertura e la conseguente pendenza del fallimento ricollegabili alla pubblicazione della sua sentenza dichiarativa, ancorchè in accoglimento di ricorsi anteriormente presentati; ne consegue che l'impugnazione del credito ammesso va proposta nel termine, sancito dal nuovo art. 99, primo comma, legge fall., di trenta giorni dalla comunicazione della esecutività dello stato passivo, e che avverso il provvedimento reso dal Tribunale, all'esito del relativo procedimento camerale, va esperito, entro trenta giorni dalla sua comunicazione alle parti ad opera della cancelleria, il ricorso per cassazione alla stregua dell'ultimo comma del medesimo articolo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)