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Sez. 5, Sentenza n. 12338 del 30/11/2017 Ud. (dep. 16/03/2018) Rv. 272664 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Dichiarazione del fallito al curatore trasfuse nella relazione ex art. 33 l. fall. - Ragioni - Natura di prova documentale delle relazioni del curatore - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 2017-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272664-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge Falliment. art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)