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Sez. 6, Sentenza n. 8885 del 26/01/2016 Ud. (dep. 03/03/2016) Rv. 265840 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Attività di naturopata - Assenza del titolo di dottore in medicina e dell'abilitazione professionale - Atti di diagnosi, profilassi e cura di patologie con tecniche e metodi omeopatici o naturopati - Sussistenza del reato.
Stato
decisa il 2016-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265840-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Il naturopata, privo della laurea in medicina e della relativa abilitazione professionale, risponde del reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall'art. 348 cod. pen., allorché svolga gli atti tipici riservati alla professione medica, quali la diagnosi, la profilassi e la cura (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, sono irrilevanti sia la circostanza che il soggetto agente non si presenti come medico, ma come esercente un'attività alternativa a quella della medicina tradizionale, sia lo svolgimento di tali attività con tecniche o metodi non tradizionali, come quelli omeopatici o naturopati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)