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Sez. 3, Sentenza n. 2426 del 23/04/1981 (Rv. 413200 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - OMESSA STIPULAZIONE DI UNA TRANSAZIONE CON IL TERZO DANNEGGIATO - CONSEGUENTI DANNI ALL'ASSICURATO - RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413200-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - OMESSA STIPULAZIONE DI UNA TRANSAZIONE CON IL TERZO DANNEGGIATO - CONSEGUENTI DANNI ALL'ASSICURATO - RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'assicuratore della responsabilità civile che abbia assunto la gestione della lite puo essere ritenuto responsabile del danno derivante all'assicurato dalla omessa stipulazione di una vantaggiosa transazione col terzo danneggiato soltanto quando tale condotta omissiva sia da considerarsi colposa in relazione all'obiettiva situazione esistente al momento della rifiutata transazione, tenendosi conto altresi delle difficolta di previsione dell'esito della lite. L'apprezzamento del giudice di merito al riguardo costituisce un giudizio di fatto non censurabile in Sede di legittimita se congruamente motivato. (nella specie e stata ritenuta sufficiente la motivazione della sentenza dei giudici di merito che, nel valutare la condotta dell'assicuratore, avevano fatto applicazione dell'art 1176 cod civ osservando che anche la gestione della lite, una volta assunta da questi, rientra nell'attivita professionalmente esercitata dal medesimo e deve essere improntata alla diligenza del 'buon padre di famiglià. (Conf 1505/78, mass n 390891).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)