Sez. L, Sentenza n. 3647 del 08/08/1989 (Rv. 463600 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - SOPPRESSIONE DI UN NUMERO DI POSTI INFERIORE AI DIECI PREVISTI DALLA DIRETTIVA C.E.E. N. 129 DEL 17 DICEMBRE 1975 - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - SOPPRESSIONE DI UN NUMERO DI POSTI INFERIORE AI DIECI PREVISTI DALLA DIRETTIVA C.E.E. N. 129 DEL 17 DICEMBRE 1975 - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - PERSISTENZA.*
La configurabilità di un licenziamento collettivo, nella sussistenza dei relativi presupposti, non è esclusa dalla circostanza che il numero dei posti soppressi sia inferiore a dieci, e cioè al numero minimo previsto dalla direttiva C.e.E. N. 129 del 17 dicembre 1975, in quanto questa, non avendo avuto esecuzione in Italia, è di per sè inidonea (a differenza da una norma regolamentare) a determinare l'insorgenza di diritti ed obblighi nell'ambito dei rapporti intersoggettivi. (V 2533/89, mass n 462870; (V 4686/81, mass n 415406; (V 797/76, mass n 379452).*
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)