diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2533 del 26/05/1989 (Rv. 462870 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - STATUIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CEE 8 GIUGNO 1982 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462870-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - STATUIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CEE 8 GIUGNO 1982 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Poiché le statuizioni interpretative della Corte di giustizia della C.e.E. Per essere suscettibili d'immediata applicazione da parte dei giudici italiani ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 1985, devono presentare completezza di contenuto dispositivo, in tema di licenziamenti collettivi nel settore dell'industria, regolati dagli accordi interconfederali 20 dicembre 1950 e 5 maggio 1965, la statuizione della sentenza della Corte di giustizia dell'8 giugno 1982 - che, pronunciando sull'inadempimento dell'Italia all'attuazione della direttiva C.e.E. N. 129 del 1975 sui licenziamenti collettivi, ha rilevato per gli accordi interconfederali predetti soltanto la mancata prescrizione, in difformità della detta direttiva, della notificazione da parte del datore di lavoro del licenziamento collettivo all'autorità pubblica competente - è inapplicabile, per la Mancanza del suindicato requisito di completezza, attesa la necessità di un intervento integrativo del legislatore italiano che precisi quale sia l'autorità pubblica cui il licenziamento debba essere comunicato. (V Corte cost. Mass n 170/84; (V 4686/81, mass n 415406; (V 797/76, mass n 379452).*

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)