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Sez. 1, Sentenza n. 797 del 09/03/1976 (Rv. 379452 - 01)

COMUNITA EUROPEA - REGOLAMENTI - EFFICACIA - OBBLIGATORIETA NEGLI ORDINAMENTI DEGLI STATI MEMBRI - LEGGI E ALTRI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - DIRETTIVE DEGLI ORGANI COMUNITARI IMPARTITE AGLI STATI MEMBRI - EFFICACIA - OBBLIGATORIETA - DIRETTE E IMMEDIATE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379452-01

COMUNITA EUROPEA - REGOLAMENTI - EFFICACIA - OBBLIGATORIETA NEGLI ORDINAMENTI DEGLI STATI MEMBRI - LEGGI E ALTRI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - DIRETTIVE DEGLI ORGANI COMUNITARI IMPARTITE AGLI STATI MEMBRI - EFFICACIA - OBBLIGATORIETA - DIRETTE E IMMEDIATE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

I regolamenti emanati dagli organi della comunita economica europea, pur appartenendo all'ordinamento proprio di detta comunita, hanno piena e diretta efficacia obbligatoria negli ordinamenti giuridici degli stati membri, senza che siano necessarie leggi di recezione o di adattamento. Inoltre, ove abbiano completezza di contenuto dispositivo, non debbono essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo che possano, comunque, differirne e condizionarne l'entrata in vigore e, tanto meno, sostituirsi d essi, derogarli o abrogarli parzialmente. Diversa efficacia hanno, invece, le direttive impartite dagli organi comunitari agli stati membri, in quanto esse, nel mentre vincolano questi stati in ordine al risultato da raggiungere, lasciano salva la Competenza degli organi nazionali per quanto concerne l'adozione delle forme e dei mezzi idonei a conseguirlo. Tali direttive, pertanto, non hanno efficacia immediata e diretta nell'ambito degli ordinamenti interni e non possono costituire fonte regolatrice di situazioni intersoggettive nel medesimo ambito, dovendo tale fonte ravvisarvi unicamente nell'atto con il quale lo stato, destinatario della direttiva, abbia adempiuto l'Obbligo posto a suo carico di ottemperarvi.*

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)