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Sez. 3, Sentenza n. 44621 del 08/07/2016 Cc. (dep. 24/10/2016) Rv. 269203 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Art. 6, commi 2 e 5, legge n. 401 del 1989 - DASPO nei confronti di recidivo, già destinatario di altro, analogo provvedimento del questore - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269203-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che nei confronti della persona già destinataria di un divieto del questore di accedere a manifestazioni sportive (DASPO) è sempre disposta la prescrizione di presentarsi presso i competenti uffici o comandi di polizia, stabilendo che la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni, atteso che il trattamento censurato è sorretto da una ragionevole giustificazione, in quanto attinge il soggetto recidivo che commetta ulteriori atti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ed in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della stessa legge, il rigore del trattamento sanzionatorio è suscettibile di attenuazione in funzione della condotta positiva osservata dal destinatario del provvedimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 17/10/2014 num. 146

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)