Sez. 2, Sentenza n. 14454 del 06/11/2000 (Rv. 541410 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Estinzione, per fusione, di una società costituita in giudizio prima della chiusura della discussione - Omessa dichiarazione del procuratore costituito - Conseguenze - Notificazione della impugnazione alla società estinta presso il procuratore costituito per il giudizio - Validità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società (originaria controparte nel giudizio di appello) estintasi per fusione prima della chiusura della discussione ove il procuratore, unico legittimato, abbia omesso di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti l'evento estintivo della parte da lui rappresentata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)