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Sez. L, Sentenza n. 9595 del 14/07/2001 (Rv. 548207 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Incorporazione della società originariamente costituita in giudizio da parte di altra società intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di appello - Ricorso per cassazione proposto e notificato nei confronti dell'originaria controparte societaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548207-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

La parte che propone l'impugnazione non può prescindere dal mutamento di stato della controparte intervenuto anteriormente alla proposizione dell'impugnazione medesima, salvo che provi di averlo ignorato senza sua colpa. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la controparte sia una società che dopo la sentenza di appello sia stata incorporata da altra società, il ricorso per cassazione proposto e notificato nei confronti dell'originaria controparte societaria (anziché nei confronti della società incorporante ad essa succeduta) è ammissibile qualora dagli atti del giudizio di cassazione risulti che il ricorrente ignorava senza colpa che fosse intervenuta la fusione societaria. (Nella specie risultava che la sentenza di appello era stata notificata al ricorrente dalla originaria società prima della fusione e che al momento della notifica del ricorso per cassazione non erano state ancora perfezionate le formalità pubblicitarie previste dall'art. 2504 cod. civ. per l'atto di fusione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)