Sez. 1, Sentenza n. 6776 del 13/12/1988 (Rv. 461033 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SCIENTIA DECOCTIONIS - PROVA - PRESUNZIONI - IDONEITÀ - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SCIENTIA DECOCTIONIS - PROVA - PRESUNZIONI - IDONEITÀ - LIMITI.*
In materia di revocatoria fallimentare la prova della scientia decoctionis - che deve consistere nella prova della conoscenza effettiva e non solo meramente potenziale dell'accipiens - può essere fornita anche da presunzioni; tuttavia la presunzione di tale conoscenza derivante dall'esistenza di procedere esecutive a carico dell'imprenditore poi dichiarato fallito ovvero di protesti cambiari è solo relativa, sicché il giudice del merito resta libero di valutare se, in contrasto con tale presunzione - ossia nonostante l'accertata esistenza del fatto noto - vi siano circostanze idonee a far ritenere la inscientia decoctionis. (Conf 298/82, mass n 417990; (Conf 4207/81, mass n 414874; (Conf 1482/80, mass n 405035).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)