Sez. L, Sentenza n. 3791 del 04/06/1988 (Rv. 459025 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - TASSATIVITÀ DEI CASI DI RECESSO PREVISTI DA CONTRATTI COLLETTIVI ESCLUDENTI IL REGIME DI LIBERA RECEDIBILITÀ - REGIME CONVENZIONALE DI STABILITÀ REALE - CONFIGURABILITÀ - INSUSSISTENZA DEI REQUISITI DIMENSIONALI EX ART. 35 ST. LAVORATORI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO DEI DIPENDENTI DI FARMACIE MUNICIPALIZZATE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - TASSATIVITÀ DEI CASI DI RECESSO PREVISTI DA CONTRATTI COLLETTIVI ESCLUDENTI IL REGIME DI LIBERA RECEDIBILITÀ - REGIME CONVENZIONALE DI STABILITÀ REALE - CONFIGURABILITÀ - INSUSSISTENZA DEI REQUISITI DIMENSIONALI EX ART. 35 ST. LAVORATORI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO DEI DIPENDENTI DI FARMACIE MUNICIPALIZZATE.*
Con riguardo alla disciplina dei licenziamenti individuali, ove la contrattazione collettiva contempli tassativamente i casi in cui il datore di lavoro può recedere dal rapporto escludendo il regime di libera recedibilità - pur senza prevedere espressamente la reintegrazione del lavoratore ove licenziato fuori dai casi suddetti - si instaura un generalizzato regime convenzionale di stabilità reale, a prescindere da qualsivoglia requisito dimensionale dell'azienda, regime che, in virtù del disposto dell'art. 40 stat. Lavoratori, prevale sulla più limitativa disciplina legale della stabilità del rapporto, dettata dall'art. 18 stat. Lavoratori e condizionata alla ricorrenza di determinati requisiti dimensionali dell'unità produttiva cui è addetto il lavoratore licenziato. (nella specie la S. C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - interpretando gli artt. 32 e 37 C.C.n.L. 12 giugno 1975 per i dipendenti di farmacie municipalizzate - aveva ritenuto sussistere il regime convenzionale di stabilità reale del rapporto, ancorché all'unità produttiva cui era addetto il lavoratore licenziato risultassero assegnati meno di quindici dipendenti). (V 1614/82, mass n 419437; (V 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Contr. Coll. 12/06/1975 num. 32, Contr. Coll. 12/06/1975 num. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)