diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17134 del 23/08/2005 (Rv. 583401 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Diritto del difensore - Natura giuridica - Processo del lavoro - Credito del difensore distrattario - Natura di credito di lavoro - Esclusione - Natura ordinaria - Sussistenza - Impossibilità di agire in sede esecutiva in base al solo dispositivo - Rilievo d'ufficio dell'inesistenza del titolo esecutivo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583401-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

Il credito azionato "in executivis" dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, tale diritto non può essere azionato sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa dal giudice del lavoro e, se esercitato sulla scorta di questo solo provvedimento, si fonda, in effetti, su un titolo esecutivo inesistente, con la conseguente rilevabilità d'ufficio di tale circostanza, senza che si configuri violazione del principio stabilito dall'art. 112 cod. proc. civ. .

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)