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Sez. L - , Ordinanza n. 24122 del 03/08/2022 (Rv. 665351 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Atti di gestione del rapporto - Natura privatistica - Obbligo di motivazione - Contenuto - Art. 3, comma 2, della l. n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665351-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica, con la conseguenza che il rispetto dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va parametrato, da un lato, alla natura dell'atto ed agli effetti che esso produce, dall'altro, ai principi di correttezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro, è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione l'art. 3 della l. n. 241 del 1990 che disciplina la motivazione degli atti amministrativi.

Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)