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Sez. U, Sentenza n. 24 del 24/11/1999 Ud. (dep. 16/12/1999) Rv. 214794 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Sindacato della Cassazione - Limiti - Caratteri dell'illogicità per la sua rilevazione - Indicazione.
Stato
decisa il 1999-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214794-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)