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Sez. L, Sentenza n. 2282 del 04/03/1987 (Rv. 451492 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - SCIOPERO A SCACCHIERA - PRESTAZIONI OFFERTE NEGLI INTERVALLI O NEI REPARTI NON INTERESSATI DALLO SCIOPERO - NON UTILIZZABILITÀ O NON VANTAGGIOSITÀ A CAUSA DELLO SCIOPERO - RIFIUTO DI ESSE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - IMPOSSIBILITÀ DI ADEMPIMENTO - CONFIGURABILITÀ - MANTENIMENTO DELLO SCIOPERO NON OLTRE I COSIDDETTI LIMITI ESTERNI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451492-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - SCIOPERO A SCACCHIERA - PRESTAZIONI OFFERTE NEGLI INTERVALLI O NEI REPARTI NON INTERESSATI DALLO SCIOPERO - NON UTILIZZABILITÀ O NON VANTAGGIOSITÀ A CAUSA DELLO SCIOPERO - RIFIUTO DI ESSE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - IMPOSSIBILITÀ DI ADEMPIMENTO - CONFIGURABILITÀ - MANTENIMENTO DELLO SCIOPERO NON OLTRE I COSIDDETTI LIMITI ESTERNI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

In ipotesi di sciopero a scacchiera, ove la prestazione offerta dai lavoratori negli intervalli o nei reparti in cui vi sia astensione dal lavoro risulti, in relazione alla struttura e alla organizzazione dell'impresa, non più proficua ovvero divenga utilizzabile soltanto attraverso l'assunzione di maggiori spese ed oneri, come quelli relativi alla perdita dei prodotti, alla sospensione e alla riattivazione del ciclo produttivo o al mantenimento in funzione degli impianti a vuoto, legittimamente il datore di lavoro rifiuta quella prestazione lavorativa rivelatasi antieconomica e di conseguenza non corrisponde il relativo corrispettivo, verificandosi con ciò una Forma di impossibilità di adempimento dell'obbligazione di adibire alle loro normali mansioni i lavoratori medesimi, mentre rimane priva di rilievo la circostanza che l'astensione dal lavoro - attuata nelle suddette forme - non superi i cosiddetti limiti esterni dello sciopero. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto lecito lo sciopero consistente nell'astensione dal lavoro per un'ora del personale addetto ad un impianto a ciclo continuo per la preparazione e lo stampaggio di materie plastiche con contestuale comandata del personale addetto ai servizi di sicurezza, alle caldaie e al servizio di cosiddetta tenuta in veglia delle calandre e per contro del tutto ingiustificata la serrata con fermata delle calandre disposta dall'imprenditore). (V 3290/83, mass n 428181).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)