Sez. L, Sentenza n. 3290 del 13/05/1983 (Rv. 428181 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA ESEGUITA NEGLI INTERVALLI E DELLA CORRESPONSIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA ESEGUITA NEGLI INTERVALLI E DELLA CORRESPONSIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Qualora, a seguito dell'attuazione di uno sciopero cosiddetto a singhiozzo (nella specie, effettuato nelle ultime cinque ore di ogni turno di lavoro), la parziale prestazione, offerta dai lavoratori negli intervalli, risulti, in relazione alla struttura e alla organizzazione dell'impresa, non più proficua ovvero utilizzabile, dal datore di lavoro, solo attraverso l'assunzione di maggiori spese ed oneri, come quelli inerenti alla perdita dei prodotti o alla sospensione e riattivazione del ciclo produttivo o al mantenimento in funzione degli impianti a vuoto (il che va motivatamente accertato o escluso dal giudice del merito anche mediante una consulenza tecnica), legittimamente il datore di lavoro rifiuta quella prestazione lavorativa e la corresponsione della relativa retribuzione, verificandosi una Forma di impossibilità di adempimento dell'Obbligo della produzione e di impiego dei lavoratori non adempienti alla loro normale prestazione; restando irrilevante la circostanza che detta agitazione (non pregiudicando la produttività dell'azienda e non determinando danni o pericoli per la funzionalità degli impianti) non superi i così detti limiti esterni dello sciopero. (V 4030/80, mass n 407943; (V 711/80, mass n 404147; (V 6245/79, mass n 402973; (V 2179/79, mass n 398530; (V 4983/78, mass n 394724; (V 688/78, mass n 390030; (V 2480/76, mass n 381269; (V 184/75, mass n 373361; (V 2433/74, mass n 370833).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)