Sez. L, Sentenza n. 4508 del 11/08/1982 (Rv. 422488 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione dei contratti collettivi che non siano stati dichiarata validi erga omnes è censurabile in Sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della corretta applicazione da parte del giudice del merito dei canoni ermeneutici sanciti dalle norme di cui agli art. 1362-1371 cod. civ., nonché per quanto attiene alla intrinseca razionalità della motivazione. (in applicazione del principio di cui alla massima la S.C. ha ritenuto corretta ed incensurabile la decisione del giudice del merito che, sulla base dei C.C.n.L. 29 maggio 1968 e 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'e.N.E.L., aveva affermato che la categoria b 1 era attribuita anche ai lavoratori tecnico manuali ma con mansioni di estrema delicatezza e che la qualifica operaia del lavoratore non era esclusa dalla guida di altri operai o dal fatto di fornire suggerimenti o di attuare soluzioni originali di non accentuato rilievo). (V 3520/80, mass n 407356; (Conf 2869/80, mass n 406615).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371, Contr. Coll. 29/05/1968, Contr. Coll. 21/04/1970
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)