Sez. 5, Sentenza n. 28907 del 09/12/2008 (Rv. 606242 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Effetti dell'azione di riscatto - Nuovo negozio traslativo della proprietà - Esclusione - Subingresso del riscattante nel negozio originariamente concluso - Configurabilità - Conseguenze - Imposta di registro - Debenza - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE
L'esercizio del diritto di riscatto previsto dall'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non determina un nuovo trasferimento del diritto sul bene del terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, bensì la sostituzione con effetto "ex tunc" di detto titolare al terzo nella medesima posizione che quest'ultimo aveva nel negozio concluso; ne consegue che l'imposta di registro non è dovuta, trattandosi di mero subingresso del riscattante nel contratto di acquisto originario, e non di un nuovo e successivo negozio traslativo della proprietà.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., DPR 26/06/1986 num. 131 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)