Sez. 6, Sentenza n. 17248 del 02/02/2004 Ud. (dep. 14/04/2004) Rv. 228656 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Dichiarazioni eteroaccusatorie - Formazione ed acquisizione al fascicolo del dibattimento secondo la disciplina all'epoca vigente - Sopravvenienza della nuova disciplina dettata in attuazione del "giusto processo" - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In virtù del principio <<tempus regit actum>>, la regola prevista dall'art. 64, comma terzo bis cod. proc. pen. non trova applicazione per le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da imputati del medesimo reato o in un procedimento connesso, formate ed acquisite al dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63, in quanto l'atto di acquisizione è stato compiuto in epoca nella quale la legge del tempo non prevedeva l'osservanza delle garanzie previste dall'art. 64, comma terzo, lett. c, stesso codice. In tal caso, le disposizioni transitorie per la utilizzazione e valutazione di tali prove sono quelle stabilite nei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 26 della citata legge n. 63 del 2001.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)