Sez. L - , Sentenza n. 29344 del 23/10/2023 (Rv. 669083 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Guardie giurate - Contratti collettivi dei dipendenti degli istituti di vigilanza privata ratio temporis vigenti - Riposi giornalieri - Mancata fruizione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di riposi giornalieri per le guardie giurate, i contratti collettivi dei dipendenti degli istituti di vigilanza privata, ratione temporis vigenti, vanno interpretati nel senso che, ove il riposo giornaliero sia fruito in misura inferiore al minimo delle undici ore consecutive, il recupero debba avvenire mediante corrispondente protrazione degli intervalli non lavorati tra una prestazione e l'altra, non essendo prevista, invece, la concessione di permessi retribuiti per un numero di ore corrispondenti a quelle di riposo giornaliero non fruite.
Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 3 com. 3, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 41 com. 3, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)