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Sez. 1, Ordinanza n. 6615 del 29/03/2005 (Rv. 580914 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE | Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al tribunale ex art. 2409 cod. civ. - Decreto relativo - Natura - Atto di volontaria giurisdizione - Configurabilità - Carattere contenzioso - Esclusione - Attitudine ad acquistare efficacia di giudicato - Esclusione - Impugnabilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Statuizione sulla competenza territoriale in ordine a detta denunzia - Decisorietà - Esclusione - Fondamento - Ricorso straordinario in cassazione per regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580914-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE

I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 cod. civ., ancorchè comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall'assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà in quanto, nell'ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, coinvolgono diritti soggettivi, ma non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, nè hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale. I richiamati caratteri risultano decisivi altresì per escludere l'ammissibilità del ricorso straordinario in cassazione per regolamento di competenza avverso il decreto adottato dal tribunale, adito ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., in ordine alla competenza territoriale sulla denunzia, in quanto, sebbene alle norme regolanti il processo corrispondano diritti soggettivi delle parti, la pronuncia sulla loro osservanza non può avere separata consistenza di statuizione su quei diritti, ma deve necessariamente assumere la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, sicchè, se tale atto sia privo di decisorietà, essa non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)