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Sez. 1, Sentenza n. 420 del 16/01/1997 (Rv. 501796 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso provvedimento di volontaria giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Provvedimento di volontaria giurisdizione contenente la pronuncia sulle spese del procedimento - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. relativamente alla sola parte concernente le spese - Ammissibilità - Fattispecie in tema di provvedimenti ex art. 2409 cod.civ..
Stato
decisa il 1997-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501796-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

I decreti emessi dal giudice in sede di giurisdizione volontaria non possono formare oggetto di ricorso per cassazione e, nel caso in cui essi contengano anche la condanna di una parte al pagamento di spese processuali in favore di un'altra parte, solo a quest'ultima pronuncia (in quanto destinata a risolvere un contrasto in tema di diritti soggettivi, concernente l'onere di dette spese, ed in quanto non sia contro di essa esperibile un altro mezzo di gravame) è possibile riconoscere i connotati sostanziali di sentenza, con la conseguente ammissibilità (ma contro di essa soltanto) del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (nella specie, era stato emesse un provvedimento camerale, in materia societaria, ai sensi dell'art. 2409, contenente anche la pronuncia sulle spese del procedimento. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il menzionato provvedimento, contenente censure relative al merito della questione e non al regolamento delle spese).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)