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Sez. 1, Sentenza n. 15173 del 24/11/2000 (Rv. 542114 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Reclamo - Decisione della corte d'appello - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Limiti - Condanna alle spese processuali - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542114-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

In tema di provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società (art. 2409 cod. civ.), va affermato che i decreti pronunziati dalla Corte d'appello a seguito di reclamo avverso le statuizioni del tribunale non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, tanto se contengano una pronunzia di inammissibilità del reclamo, quanto se abbiano, invece, deciso nel merito, per carenza, in entrambi i casi, del (necessario) requisito della decisorietà. È, viceversa, ammissibile, "in parte qua", il ricorso per cassazione avverso il detto provvedimento nell'ipotesi in cui esso abbia ad oggetto (anche) la statuizione relativa alla condanna alle spese processuali, atteso che la condanna alle spese definisce pur sempre un contrasto tra le parti in tema di diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)