Sez. 2, Sentenza n. 3282 del 03/04/1999 (Rv. 524945 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE | Esposizione dello svolgimento del processo - Mancanza - Nullità della sentenza - Condizioni.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE
La mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto danno luogo a nullità della sentenza allorquando rendono impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (nella specie il giudice di secondo grado aveva omesso di indicare i motivi di impugnazione e le questioni trattate nel giudizio di merito e il dispositivo era difforme dalla motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)