Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 24/02/2014 (Rv. 629978 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Opposizione all'"exequatur" - Convenzione di Lugano del 1988 - Notificazione dell'atto di citazione - Verifica alla stregua della legge straniera - Necessità - Fondamento.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE
In tema di opposizione all'esecuzione di sentenze straniere, la verifica circa la validità della notificazione di un atto di citazione introduttivo del giudizio svoltosi all'estero va compiuta dal giudice alla stregua della normativa dello Stato estero, ai sensi della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, in quanto costituisce principio generale del diritto internazionale privato, del quale sono espressione gli artt. 12 e 64, comma 1, lett. b), della legge 31 maggio 1995, n. 218, che le regole di instaurazione di un processo civile siano quelle stabilite dalla legge dello Stato nel quale il processo si svolge.
Riferimenti normativi: Legge 10/02/1992 num. 198, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)