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Sez. 2, Sentenza n. 11034 del 15/07/2003 (Rv. 565069 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Deducibilità in cassazione "ex" art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - "Error in procedendo" - Configurabilità - Deduzione come vizio di motivazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565069-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda, un'eccezione o una controeccezione, integrando un "error in procedendo", è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, numero 4, cod. proc. civ., e non sotto il profilo del vizio di omessa od insufficiente motivazione "ex" art. 360, numero 5, cod. proc. civ., attenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)