Sez. U, Sentenza n. 287 del 26/04/2000 (Rv. 535985 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Sovvenzioni alle imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione - Controversie sulla spettanza e sulla quantificazione del beneficio - Devoluzione al G.A. - Erogazione del beneficio nel corso del giudizio innanzi al G.O. - Conferma della giurisdizione - Configurabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
In materia di sovvenzioni alle imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione, le controversie attinenti alla spettanza ed alla quantificazione del beneficio sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo configurabili al riguardo soltanto interessi legittimi del concessionario. Tuttavia, se, nel corso del processo instaurato innanzi al giudice ordinario, l'erogazione del beneficio stesso viene disposta con deliberazione regionale idonea a costituire un rapporto obbligatorio tra P.A. e beneficiario ed a fondare, quindi, il rivendicato diritto soggettivo della concessionaria, a tale erogazione consegue la determinazione di una sorta di "conferma" della giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)