diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 31464 del 08/06/2004 Ud. (dep. 16/07/2004) Rv. 229385 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione - Motivi di impugnazione proposti dall'imputato - Apprezzamento.
Stato
decisa il 2004-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229385-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

L'art. 578 cod.proc.pen. prevede che il giudice d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o per prescrizione il reato per il quale sia intervenuta condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancata prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 comma secondo cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)