diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 16067 del 08/03/2001 Ud. (dep. 20/04/2001) Rv. 219510 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Giudice di appello che dichiari estinto il reato - Valutazioni della responsabilità dell'imputato ai fini civilistici - Necessità.
Stato
decisa il 2001-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219510-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

In tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice di appello, nel caso sussista costituzione di parte civile, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, debba operare una duplice valutazione, da un lato al fine di stabilire se sussistano gli estremi del reato dal quale la parte civile fa discendere il proprio diritto al risarcimento, e dall'altro onde accertare, sia pure in modo sommario, la sussistenza di tale diritto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)