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Sez. L, Sentenza n. 320 del 13/01/2003 (Rv. 559634 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Inadempimento rilevante degli obblighi di formazione - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Valutazione della rilevanza dell'inadempimento - Criteri - Giudizio di fatto - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di contratto di formazione nel settore creditizio.
Stato
decisa il 2003-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559634-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 3, comma nono, D.L. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984), qualora l'inadempimento abbia obiettiva rilevanza in relazione alla finalità di formazione teorico - pratica del dipendente e sia tale da far venire meno la stessa funzione del contratto; la valutazione della rilevanza dell'inadempimento costituisce oggetto di un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica, congrua e completa (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, in relazione ad un contratto di formazione nel settore creditizio, aveva escluso che lo svolgimento del corso teorico nel periodo finale del rapporto configurasse una rilevante violazione degli obblighi di formazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)