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Sez. 3, Sentenza n. 5689 del 05/05/2000 (Rv. 536199 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Sospensione della patente - Opposizione - Legittimazione passiva del prefetto anche in sede di impugnazione.
Stato
decisa il 2000-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536199-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE

Nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, legittimato passivo è l'organo che ha emanato il provvedimento sanzionatorio anche quando trattasi di un organo periferico dell'amministrazione statale (nella specie il Prefetto)che agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale. Tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di gravame innanzi alla Corte di Cassazione, giacché nella disciplina dell'art. 23 della 689/81, non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell'Autorità che emesso il provvedimento sanzionatorio, subentri nella fase di impugnazione la legittimazione del Ministro. Pertanto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado, resa in sede di opposizione al provvedimento di sospensione della patente, è il solo prefetto che ha emesso il provvedimento impugnato e non anche il Ministro dell'Interno.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 222, Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)