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Sez. L, Sentenza n. 3057 del 23/03/1998 (Rv. 513885 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordo sindacale stipulato a conclusione della procedura di riduzione di personale - Inidoneità a disciplinare anche i criteri di scelta dei lavoratori - Previsione in un contratto collettivo a carattere normativo - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513885-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

L'accordo sindacale, stipulato a conclusione di una procedura di riduzione di personale ex art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223, non è idoneo a disciplinare anche i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, atteso che il successivo art. 5 stessa l. n. 223, nel prevedere i criteri stabiliti dai contratti collettivi - come prevalenti rispetto a quelli legali residualmente applicabili (carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico produttive, in concorso tra di loro) - si riferisce esclusivamente a contratti collettivi a carattere normativo che fissino tali criteri in via generale ed astratta e non già con riguardo soltanto ad una singola e determinata procedura di riduzione del personale.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)