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Sez. 3, Sentenza n. 8883 del 28/10/1994 (Rv. 488289 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Decisione secondo equità - Estremi - Ricorso per cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488289-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE

Il Conciliatore, nel decidere secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma del cod. proc. civ., deve osservare: la Costituzione, i principi generali dell'ordinamento, ed i principi regolatori della materia dedotta in giudizio, che si identificano con le linee guida dei singoli istituti e possono eventualmente divergere dalla disciplina dettata da singole norme; ne consegue che la decisione in questione può essere impugnata con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., soltanto per violazione dei citati limiti del giudizio di equità, mentre nessuna censura è proponibile in ordine alla determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)