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Sez. 2, Sentenza n. 299 del 16/01/1996 (Rv. 495418 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CONCILIATORE | Proposizione davanti al conciliatore di regolamentazione delle modalità di chiusura di un portone - Domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del conciliatore proposta dal convenuto - Rimessione di tale domanda al giudice competente.
Stato
decisa il 1996-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495418-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CONCILIATORE

Nell'ipotesi in cui l'attore proponga innanzi al conciliatore una domanda appartenente alla competenza di quel giudice (nella specie, la domanda era diretta a conseguire la regolamentazione delle modalità di chiusura di un portone comune) ed il convenuto proponga domande riconvenzionali dipendenti dallo stesso titolo dedotto in giudizio dall'attore (nella specie, si faceva riferimento allo stesso atto di divisione ed ai successivi atti di trasferimento indicati dall'attore) ma eccedenti la competenza per valore del conciliatore (nella specie, il convenuto aveva chiesto la condanna dell'attore a chiudere, ex art. 901 cod. civ., la porta e le finestre di alcuni negozi prospettanti sul cortile comune), il conciliatore, dopo aver deciso la causa di propria competenza, non può dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali, bensì deve declinare la propria competenza relativamente ad esse, rimettendo le parti davanti al giudice competente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)