Sez. 2, Sentenza n. 13109 del 30/12/1997 (Rv. 511255 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO | Nozione - Competenza "ratione materiae" del conciliatore ex art. 7, comma secondo, vecchio testo cod. proc. civ. - Sussistenza - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO
Le vertenze condominiali attribuite dalla disposizione di cui all'art. 7, comma secondo, vecchio testo, cod. proc. civ. alla competenza del conciliatore "ratione materiae" sono quelle concernenti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà inerenti ai comuni diritti dominicali e, quindi, quelle relative alla individuazione del modo più conveniente ed opportuno in cui le facoltà oggetto di tali diritti debbano essere esercitate, nel rispetto dei concorrenti diritti degli altri partecipanti alla collettività condominiale e delle eventuali prescrizione del relativo regolamento contrattuale (nella specie, la S.C. ha ritenuto rientrante nelle controversie predette la questione relativa all'accertamento della facoltà dei partecipanti ad un condominio di utilizzare la porta esistente su uno dei locali comuni aprendola, oltre che dall'interno, anche dall'esterno).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)