Sez. 4, Sentenza n. 5726 del 04/12/2001 Ud. (dep. 13/02/2002) Rv. 221017 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Prove a contenuto dichiarativo -Normativa sopravvenuta concernente l'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie provenienti da coimputati o coindagati che si sottraggono all'esame dibattimentale - Dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge 25 febbraio 2000 n. 35 e già valutate ai fini della decisione- Giudizio di Cassazione - Normativa previgente - Applicabilità anche con riferimento alla formazione ed acquisizione della prova - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di 'giusto processò, in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 1, commi 2 e 4, del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito dalla legge 25 febbraio 2000 n. 35, e dall'art. 26, comma 4 della legge 1 marzo 2001 n. 63, nel giudizio di legittimità alle dichiarazioni di accusa rese da persona coimputata o coindagata che in dibattimento si è sottratta all'esame - acquisite al fascicolo del dibattimento prima del 25 febbraio 2000 ed utilizzate ai fini delle decisioni di merito- si applicano le disposizioni vigenti al momento delle decisioni stesse non solo in materia di valutazione della prova, ma altresì di formazione ed acquisizione della medesima (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimamente utilizzate le dichiarazioni in precedenza rese da un collaborante che in dibattimento si era avvalso della facoltà di non rispondere ed acquisite a seguito di contestazione in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza della corte costituzionale n. 361 del 1998 e anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 07/01/2000 num. 2 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 25/02/2000 num. 35 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)