Sez. 5, Sentenza n. 11468 del 25/05/2011 (Rv. 618078 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cessionario di credito IVA - Cessione avvenuta prima del giudizio - Intervento nel giudizio tra contribuente ed Amministrazione - Possibilità - Diritto all'impugnazione della sentenza - Configurabilità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il cessionario di un credito IVA, la cui cessione sia intervenuta prima dell'eventuale giudizio riguardante il credito medesimo, vanta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria una posizione sostanziale autonoma che gli consente di spiegare, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, intervento adesivo autonomo nella controversia tra Amministrazione e contribuente titolare del credito e, quindi, di impugnare la sentenza emessa a conclusione del giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)