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Sez. 5, Sentenza n. 19072 del 12/12/2003 (Rv. 568870 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Conoscenza dell'alienante della sentenza a sè sfavorevole - Omessa partecipazione alla fase di impugnazione - Appello della controparte e accettazione del contraddittorio da parte del successore - Presupposti per l'estromissione dal giudizio dell'alienante - Sussistenza - Conseguenze - Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di questi - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568870-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

È valido il giudizio di secondo grado instaurato contro il successore a titolo particolare di un credito e svoltosi senza integrare il contraddittorio con l'alienante del medesimo se questi non partecipi alla fase di gravame, in tal modo dimostrando di non esser interessato al giudizio e di volerne restar fuori, e la controparte accetti il contraddittorio con il nuovo soggetto processuale - in tal modo dimostrando di consentire all'estromissione del giudizio del precedente contraddittore - perché tutti tali elementi integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del suddetto alienante, e quindi, pur in assenza di un provvedimento formale, questi cessa di esser litisconsorte necessario (Fattispecie relativa a cessione di credito per rimborso IVA, effettuata da un fallimento in favore di una società cessionaria, a seguito della quale la cessionaria aveva notificato, all'Amministrazione finanziaria, la sentenza di primo grado favorevole al fallimento, impugnata dall'Amministrazione nei confronti dell'avente causa e senza chiamare in giudizio il curatore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)