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Sez. 6, Sentenza n. 24779 del 10/05/2016 Cc. (dep. 14/06/2016) Rv. 267830 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Legge n. 47 del 2015 - Modifica dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. - Attualità del pericolo di reiterazione del reato - Valenza innovativa - Esclusione - Concretezza - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267830-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare, per non essere stata considerata dal giudice di merito l'intervenuta revoca dell'incarico pubblico attraverso cui l'imputato aveva posto in essere le condotte a lui contestate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)